Home
Federazione
Adesione
Informazioni giuridiche
Formazione
Offerta dei centri di formazione regionali Gastro
Programma qualità di Svizzera Turismo
Scuole alberghiere
Politica e Mass-media
Settore alberghiero
Gastrosuisse > Informazioni giuridiche > Le domande più frequenti sul CCNL
Le domande più frequenti sul CCNL (FAQ's)
Il servizio giuridico GastroSuisse (sede centrale Zurigo e succursale nella Svizzera occidentale) risponde quotidianamente a più di 100 domande giuridiche, che ci vengono rivolte tramite telefono, fax, posta oppure e-mail.Le domande relative al diritto del lavoro sono quelle più frequenti in assoluto.
Abbiamo quindi deciso di pubblicare le domande più comuni con le relative risposte esatte. Né le domande, né le risposte vantano alcuna pretesa di completezza.
Ogni situazione costituisce un caso unico! È pericoloso trarre delle deduzioni da tali risposte riferendosi a casi personali!
1. Il CCNL dell’industria alberghiera e della ristorazione vale anche per i non associati alle federazioni (art. 1 CCNL)?
|
Al CCNL dell’industria alberghiera e della ristorazione il Consiglio federale ha conferito il carattere di obbligatorietà generale. Per questa ragione vale per tutti i datori di lavoro e i lavoratori del settore ricettivo, indipendentemente dall’appartenenza a una federazione. I datori di lavoro non possono quindi sottrarsi al CCNL uscendo da una federazione.
Link CCNL: testo del contratto (commenti inclusi): http://www.l-gav.ch/index.php?id=106&L=2#c67 |
2. Quale CNL vale per i rapporti di lavoro in un panificio o in una macelleria con annesso ristorante (art. 2 CCNL)?
|
Se il collaboratore è attivo principalmente nel panificio, egli è sottoposto al CCNL dell’industria della panetteria, pasticceria e confetteria. Qualora egli lavori per oltre il 50% del suo tempo in ristorante, allora deve essere applicato il CCNL dell’industria alberghiera e della ristorazione.
|
3. Il CCNL dell’industria alberghiera e della ristorazione vale anche per il personale ausiliario, gli stranieri, i gestori e gli apprendisti?
|
Personale ausiliario: per “personale ausiliario” si intendono i collaboratori con incarichi di lavoro occasionali (irregolari). Non viene concordata in linea generale alcuna quota di lavoro minimo e i collaboratori hanno il diritto di rifiutare gli incarichi lavorativi offerti.
Con il personale ausiliario si consiglia di stipulare un contratto quadro, nel quale siano riportate con chiarezza le condizioni generali di lavoro (p.es. salario). Se il datore di lavoro si serve delle prestazioni di un collaboratore ausiliario, vengono “attivate” di volta in volta le condizioni contrattuali concordate. Modello di contratto per personale ausiliario: www.gastroprofessional.ch/fr/34/personnel-droit/?&&cmspid=14752 Anche nei rapporti di lavoro di questo tipo valgono i diritti e i doveri del CCNL in rapporto alle ore lavorate. Sono possibili eccezioni in base a norme coercitive o regolamenti nel CCNL, p.es. nell’assicurazione infortuni (fino a una media di otto ore alla settimana solo infortunio professionale), nonché nel caso del pagamento delle vacanze mediante il salario (ammesso solo in caso di personale ausiliario con quote di lavoro molto irregolari). Stranieri: in linea generale il CCNL dell’industria alberghiera e della ristorazione vale anche per gli stranieri. Il datore di lavoro è responsabile che i collaboratori occupati presso di lui posseggano i permessi necessari prima di prendere effettivo servizio. A seconda dello stato di origine del collaboratore – paese UE/EFTA o paese terzo – devono essere raccolti diversi permessi. Informazioni dettagliate sono disponibili presso gli uffici dell’economia oppure al seguente link dell’Ufficio federale per la migrazione: www.bfm.admin.ch/bfm/it/home/themen/arbeit/eu_efta-angehoerige.html Gestori/Direttori: non sottostanno al CCNL qualora le persone interessate abbiano poteri decisionali completi ai sensi della Legge sul lavoro in questioni sostanziali (personale, bilancio, programmazione aziendale ecc.) e ne detengano anche una responsabilità completa. In caso di dubbio ci si rivolga alle autorità cantonali sul lavoro. Apprendisti: non sono sottoposti al CCNL dell’industria alberghiera e della ristorazione. Esiste un accordo separato riguardante gli apprendisti nell’industria alberghiera e della ristorazione. Link all’accordo sugli apprendisti: www.berufe-gastgewerbe.ch/i/bbilder/pdf/ca/Convenzione_2010.pdf |
4. Valgono anche i contratti verbali (art. 4 CCNL)?
|
I contratti di lavoro possono essere anche stipulati oralmente, persino senza precisa convenzione (esempio: “Il collega aiuta per dieci giorni in cucina” = rapporto di lavoro).
Particolari accordi sono tuttavia validi solo se sono fissati per iscritto (p.es. periodo di prova più lungo, termine di disdetta più lungo, rescindibilità di un contratto di lavoro a tempo determinato, vitto e alloggio ecc.; cfr. art. 4 cifra 2 CCNL). Nota bene: con l’introduzione della legge federale per la “protezione dal fumo passivo” è previsto obbligatoriamente il consenso scritto del collaboratore per lavorare in un locale per fumatori o nei fumoir. Si consiglia in linea generale di stipulare contratti scritti con tutti i collaboratori. Link: www.gastroprofessional.ch/fr/34/personnel-droit/?&&cmspid=14752 |
5. Ai “collaboratori con impiego orientativo” va pagato il salario?
|
In linea generale anche un breve incarico con funzione orientativa genera un rapporto di lavoro con diritti e doveri. Ciò comporta in particolare l’obbligo di stipulare un’assicurazione infortuni.
In caso di impiego stage della durata massima di un giorno è possibile ignorare di maniera valida l’indennizzo. In linea generale è un vantaggio se le controparti di un “incarico orientativo” concordino un eventuale indennizzo. |
6. Cosa va osservato in riferimento al periodo di prova (art. 5 CCNL)?
|
Il periodo di prova, in assenza di diversi accordi scritti, ammonta a 14 giorni e ha un termine di disdetta di 3 giorni. Per iscritto può essere tuttavia concordato un periodo di prova della durata massima di 3 mesi.
Il periodo di prova si prolunga della durata dell’assenza, qualora il collaboratore, a seguito di malattia, infortunio o dell’ottemperanza a un obbligo legale non assunto volontariamente, sia impossibilitato a prestare servizio. La disdetta può essere comunicata al collaboratore fino all'ultimo giorno del periodo di prova. Anche in questo caso valgono i brevi termini di disdetta del periodo di prova. Inoltre durante il periodo di prova i periodi di sospensione previsti dalla legge non trovano ancora attuazione. Nota bene: anche per i contratti di lavoro a tempo determinato può essere concordato un periodo di prova. Senza accordo scritto e reciproco tra le parti in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato non esiste alcun periodo di prova. |
7. Come va esercitata la disdetta (art. 6 CCNL)?
|
La disdetta deve essere comunicata al collaboratore al più tardi l’ultimo giorno prima del termine di disdetta (per iscritto/oralmente). Se la disdetta avviene con lettera raccomandata, questa deve essere inviata almeno dieci giorni prima dell’inizio del termine di disdetta.
È possibile anche una disdetta orale. Per motivi di comprova è consigliabile inviare al collaboratore sempre una lettera di disdetta ulteriore – come conferma – e farla sottoscrivere al collaboratore. Qualora il collaboratore si rifiuti di apporre la propria firma, la disdetta deve essere letta al collaboratore in presenza di un testimone possibilmente neutrale. In caso di disdetta si presti attenzione al fatto che il termine sia il più prossimo possibile. La disdetta è possibile sempre alla fine del mese. Nel periodo di servizio dal primo al quinto anno il termine di disdetta è di un mese, mentre dal sesto anno di servizio è di due mesi. La disdetta non deve essere necessariamente motivata. La controparte ha tuttavia il diritto di richiedere a posteriori una motivazione scritta (art. 335 cpv. 2 CO). Nel riportare le motivazioni si consiglia di essere estremamente cauti, poiché le disdette per motivi personali o per «vendetta» possono non essere corrette e generare conseguenze finanziarie (art. 336 segg. CO). |
8. Quando non si può licenziare il collaboratore (art. 336c CO)?
|
Malattia/infortunio: durante il primo anno di servizio per 30 giorni; dal secondo al quinto anno di servizio per 90 e a partire dal sesto anno di servizio per 180 giorni, qualora il collaboratore sia responsabile della sua inabilità al lavoro (p.es. a causa di guida in stato di ebbrezza).
Gravidanza: per l’intera durata della gravidanza e nelle 16 settimane (112 giornate di calendario) dopo il parto. Servizio militare o di protezione civile obbligatori, servizio civile: per l’intera durata del servizio e – qualora questo duri almeno undici giorni – anche quattro settimane prima e dopo. Importante: questi periodi di sospensione valgono solo dopo la decorrenza del periodo di prova. Se la disdetta viene comunicata al collaboratore prima del manifestarsi di uno di questi periodi di sospensione, essa è regolare. Il termine di disdetta si prolunga tuttavia per la durata dell’interruzione. Se la notificazione della disdetta avviene in un periodo di sospensione, la disdetta è nulla e deve essere ripetuta dopo la decorrenza del periodo di sospensione. Si consulti a tal proposito il promemoria: "Termini di disdetta e periodi di sospensione". www.gastroprofessional.ch/fr/34/personnel-droit/notices-de-renseignement-juridique/?&cmspid=11713 |
9. Possono essere disdettati i contratti di lavoro a tempo determinato (art. 6 cifra 3 CCNL)?
|
I contratti di lavoro a tempo determinato possono essere disdettati solo se ciò è previsto esplicitamente per iscritto nel contratto.
|
10. Quando è possibile una disdetta senza preavviso da parte del datore di lavoro (art. 337 CO)?
|
Non è possibile generalizzare.
I tribunali in questo settore sono molto severi. Solo in caso di violazioni di fiducia estreme e dimostrabili (p.es. furto di un importo consistente, attività contro il datore di lavoro o i colleghi, molestie sessuali ecc.) è ammessa a seconda delle circostanze una disdetta senza preavviso, tenendo presente tutti gli aspetti. Il datore di lavoro non deve pensarci molto nel comunicare una disdetta senza preavviso. Di norma si hanno due - tre giorni lavorativi di tempo, salvo per i casi di molestie sessuali, dove devono essere effettuati prima di tutto chiarimenti approfonditi. Si consiglia – a seconda della fattispecie – di ammonire il collaboratore per iscritto e di annunciargli come possibile conseguenza la disdetta senza preavviso. Prima di redigere un ammonimento scritto, raccomandiamo di prendere contatto con il servizio giuridico di GastroSuisse. Spesso una sospensione dal servizio (con pagamento del salario fino alla fine del periodo di assunzione) è per il datore di lavoro la variante più conveniente e con meno rischi. |
11. Cosa deve fare il datore di lavoro se il lavoratore non si presenta al lavoro?
|
In nessun caso va minacciato il licenziamento senza preavviso!
La cosa migliore è sollecitare il collaboratore a riprendere il lavoro immediatamente a mezzo raccomandata, tuttavia al più tardi entro una data perentoria (indicare l’orario). In tale lettera al collaboratore va inoltre comunicato che la sua assenza sarà interpretata come disdetta senza preavviso da parte sua. In tal caso il datore di lavoro sarebbe autorizzato a trattenere una pena convenzionale dell’importo pari a un quarto del salario lordo concordato in base all’art. 337d cpv. 1 CO. Se questo importo non può essere trattenuto dal salario maturato, il datore di lavoro ha solo 30 giorni di tempo per richiedere il pagamento mediante azione in giudizio o procedimento giudiziario. Il periodo che intercorre tra l’ultimo regolare impegno lavorativo e la scadenza dell’ultimatum posto è da considerarsi assenza ingiustificata dal lavoro. Per tali assenze non sussiste l’obbligo di prosecuzione di pagamento del salario. |
12. Per quale motivo il datore di lavoro in alcuni cantoni deve pagare ai collaboratori stranieri salari minimi superiori rispetto a quanto stabilito dal CCNL (art. 10 CCNL) dell’industria alberghiera e della ristorazione?
|
Per assumere collaboratori stranieri da stati terzi c’è bisogno di un’autorizzazione da parte delle autorità cantonali competenti. In base all’art. 9 OLS (Ordinanza che limita l’effettivo degli stranieri) l’autorizzazione viene concessa solo se tra le altre vengono rispettate le “condizioni di lavoro e di salario usuali per il luogo e la professione”.
Per la determinazione dei salari usuali per il luogo vanno considerati i risultati delle rilevazioni salariali biennali dell’Ufficio federale di statistica. A seconda del cantone e dell’entità del costo della vita è possibile che questi salari siano superiori rispetto ai salari minimi di cui all’art. 10 CCNL. In caso di incertezza si raccomanda di rivolgersi all’Ufficio cantonale per la migrazione di competenza. Nota bene: questa regolamentazione non vale per i collaboratori dei paesi UE ed EFTA. |
13. Come si calcola il salario giornaliero (art. 8 CCNL)?
|
Il CCNL effettua il computo in base ai giorni di calendario e non lavorativi. Con i collaboratori con una partecipazione al fatturato o con salario a ore si fa riferimento al salario mensile lordo medio degli ultimi mesi (al massimo dodici).
Sistema: nel calcolo del salario giornaliero si parte sempre da 30 giorni di calendario, indipendentemente dal mese. Esempio pratico: un collaboratore inizia a lavorare il 13 del mese. Esempio: Inizio del rapporto di lavoro 13 aprile; salario mensile lordo CHF 4`000.- CHF 4`000.- : 30 giorni di calendario = CHF 133.34 CHF 133.34 x 18 giorni di calendario = CHF 2`400.12 salario lordo aprile Eccezione: se al collaboratore alla fine del rapporto di lavoro rimangono giornate di riposo e festive, queste devono essere indennizzate con un importo pari a 1/22 del salario lordo mensile per ciascuna giornata. Esempi di salario lordo per giornata di calendario: VACANZE (art. 17 CCNL) = (media del) salario lordo mensile : 30 GIORNATE FESTIVE/RIPOSO (art. 16/18 CCNL) = (meda del) salario lordo mensile : 22 Nota: le assicurazioni calcolano il salario lordo al giorno in base alla seguente formula e ottengono quindi in parte risultati diversi. Le differenze possono tuttavia essere ignorate. 12 (ev. 13) x salario lordo mensile : 365 giorni |
14. Come si calcola il salario orario (art. 8 Commento CCNL)?
|
Sistema: innanzitutto va calcolato il numero delle ore medie di lavoro mensili. Va applicata la seguente formula:
Ore al mese = 52 x orario lavorativo settimanale 12 Si ottengono i seguenti valori (di calcolo): con 42 h/sett. 182 h/mese con 43,5h h/sett. 189 h/mese con 45 h/sett. 195 h/mese Esempio di calcolo: 42 h / settimana; salario lordo CHF 3600.- Salario orario: CHF 3600.- : 182h/mese = CHF 19.80 lordo all’ora |
15. Un salario provvigionale può essere concordato “IVA esclusa” (art. 9 CCNL)?
|
In linea di principio non è vietato. Nelle aziende con conteggio forfetario possono tuttavia esserci difficoltà nel calcolo del salario provvigionale.
In base all’art. 9 CCNL possono essere concordati diversi sistemi retributivi (p.es. quota di salario fisso e provvisionale). Il collaboratore, indipendentemente dal sistema salariale, ogni mese ha diritto al salario minimo spettante in base all’art. 10 CCNL. Nota: sui modelli di contratto di lavoro di GastroSuisse come entità determinante è considerato il fatturato lordo, ovvero il presso finale comprensivo di IVA. |
16. Come si calcola come datore di lavoro la tredicesima mensilità per i collaboratori stagionali / il personale ausiliario? (art. 12 CCNL)
|
Ha diritto alla tredicesima mensilità o a una parte di essa chi ha lavorato sei mesi o più nella stessa azienda o presso lo stesso datore di lavoro.
Viene calcolata a tal proposito la durata dell’assunzione prima dell’entrata in vigore del CCNL dell’industria alberghiera e della ristorazione. L’assunzione precedente nella medesima azienda o presso lo stesso datore di lavoro viene presa in considerazione qualora l’ultima data di fine contratto non risalga a più di due anni prima (art. 32 CCNL). Nel caso dei collaboratori stagionali, la durata della singola stagione nella medesima azienda o presso lo stesso datore di lavoro viene calcolata insieme. Nel caso del personale ausiliario, conta la durata dell’assunzione e non il numero degli effettivi impieghi in questo periodo. Il salario determinante è il salario medio nel rispettivo periodo di calcolo. Numerosi esempi di calcolo sono riportati nel commentario del CCNL relativamente all’articolo 12: http://www.l-gav.ch/index.php?id=123&L=2#c311 Importante: a partire dal 1° gennaio 2012 ogni collaboratore che abbia superato con successo il periodo di prova (durata massima di 3 mesi) ha diritto a una tredicesima mensilità completa retroattivamente partendo dal primo giorno di lavoro. |
17. È possibile concordare un salario “comprensivo di tredicesima”?
|
No! Nel concordare sia il salario mensile sia il salario su base oraria, la quota della tredicesima deve essere indicata nel contratto di lavoro e nel conteggio del salario separatamente. Concordando o pagando un salario "comprensivo di tredicesima", si rischia – in caso di rimostranza da parte del collaboratore – di dover pagare due volte la tredicesima.
La tredicesima può essere pagata periodicamente, ovvero una volta all’anno, due volte all’anno, alla fine della stagione, ma può essere anche liquidata mensilmente, avvantaggiando soprattutto i collaboratori tassati alla fonte. |
18. Un collaboratore è malato da 20 giorni. Quali detrazioni vanno fatte come datore di lavoro (art. 23 CCNL)?
|
Durante il termine di proroga o di attesa concordato (per anno di servizio) il datore di lavoro deve pagare l’88% del salario lordo, detraendo le assicurazioni sociali ordinarie (AVS/AI/IPG, AD, IG, INP ed LPP (sulla base del 100% del salario; in caso di inabilità al lavoro prolungata del lavoratore per un massimo di tre mesi)).
Dopo la scadenza del periodo di proroga l’assicurazione versa l’80% del salario lordo sotto forma di indennità giornaliera. Durante le prestazioni dell’assicurazione d’indennità giornaliera può essere portato in detrazione solo l’LPP nei primi 3 mesi. Altrimenti devono essere liberate le prestazioni riguardanti le detrazioni delle assicurazioni sociali (AVS/AI/IPG/AD/LAINF). Le detrazioni per le imposte alla fonte e l’assicurazione delle cure medico-sanitarie devono essere sempre fatte. La detrazione per il vitto viene di solito ridotta percentualmente anche in caso di retribuzione forfettaria qualora il lavoratore sia inabile al lavoro. Esempio di calcolo di un salario mensile con malattia: Situazione di partenza: mese di aprile / 30 giorni Salario lordo CHF 3'800.- Malattia dal 1° al 20 aprile L’assicurazione paga dal 15° giorno Dal 1° aprile al 14 aprile: termine di proroga – il datore di lavoro paga 14 giorni all’88% (CHF 3'800.- x 14 giorni : 30 giorni) x 88% = CHF 1'560.55 lordi (88% del salario per 14 giorni) Detrazioni: AVS/AI/IPG, AD, PP (in base al 100% del salario), IG, INP (Inf. non prof.) Dal 15 aprile al 20 aprile: l’assicurazione malattia paga sei giorni all’80% (CHF 3'800.- x 6 giorni : 30 giorni) x 80% = CHF 608.- netto (80% del salario per sei giorni) Detrazioni: solo PP (in base al 100% del salario) Dal 21 aprile al 30 aprile: il lavoratore riprende a lavorare – il datore di lavoro paga dieci giorni al 100% CHF 3'800.- x 10 giorni : 30 giorni = CHF 1'266.70 lordi (100% del salario per dieci giorni) Detrazioni: AVS/AI/IPG, AD, PP (in base al 100% del salario), IG, INP, vitto Calcolo del salario di aprile: Salario lordo: 10 giorni al 100% = CHF 1'266.70 14 giorni all’88% = CHF 1'560.55 Totale parziale = CHF 2'827.25 5 giorni all’80% = CHF 608.- Totale = CHF 3'435.25 Detrazioni: AVS/AI/IPG 5,05% = di CHF 2'827.25 AD 1% di = di CHF 2'827.25 PP (0,5% opp. 7%) = di CHF 3'800.- (meno quota di coordinam.) IG di = di CHF 2'827.25 INP = di CHF 2'827.25 Detrazione per vitto per dieci giorni = importo CHF x.- imposta alla fonte = di CHF 3'435.25 |
19. Per quale motivo il datore di lavoro è tenuto a pagare nel periodo di proroga l'88% del salario lordo?
|
Il collaboratore in caso di inabilità al lavoro cagionata da malattia o infortunio ha diritto in linea di principio all’80% del salario lordo (art. 23 risp. 25 CCNL). Poiché durante il periodo di proroga le assicurazioni sociali devono essere detratte dal salario, il salario lordo deve ammontare all’88% al lordo delle detrazioni. Si consideri che le detrazioni PP avviene sulla base del salario lordo al 100% (meno quota di coordinamento).
|
20. In caso di fuoriuscita di un collaboratore è possibile detrarre dal salario le sue ore in negativo e le vacanze godute di troppo?
|
Le ore in negativo possono essere di norma detratte solo se il collaboratore le ha godute di sua iniziativa. Se queste sono state richieste dal datore di lavoro (p.es. a causa di mancanza di lavoro) queste possono non essere detratte.
Senza accordo reciproco il datore di lavoro al momento dello scioglimento del rapporto di lavoro non può detrarre le vacanze godute di troppo qualora si tratti di vacanze o vacanze aziendali imposte dal datore stesso. Le vacanze godute di troppo prese su iniziativa del collaboratore e che sono state concesse dal datore di lavoro possono essere portate in detrazione qualora il collaboratore abbia rescisso il contratto di lavoro oppure se il collaboratore abbia dato al datore di lavoro evidente motivo di disdetta. (cfr. commento all’art. 17 CCNL) Una riserva/regolamentazione scritta/contrattuale per la detrazione delle vacanze godute di troppo alla fine del rapporto di lavoro è sempre un vantaggio per il datore di lavoro. Si consulti a proposito il promemoria "Piano di lavoro, orario di lavoro, controllo dell’orario di lavoro per l’industria alberghiera e della ristorazione": www.gastroprofessional.ch/fr/34/personnel-droit/notices-de-renseignement-juridique/?&cmspid=11713 |
21. Una collaboratrice all’atto dell’assunzione ha taciuto di essere incinta. Questo ha delle conseguenze? Come va retribuita una collaboratrice durante la maternità?
|
In base alla prassi giuridica le donne, in sede di colloquio di presentazione, possono non rispondere a domande relative a gravidanza, pianificazione familiare ecc. Queste domande in linea di principio non sono ammesse, poiché da un lato violano il divieto di discriminazione e dall’altro non sono rilevati per la determinazione dell’idoneità della candidata al posto da ricoprire.
Superato il periodo di prova, una disdetta da parte del datore di lavoro non è più possibile per l’intera durata della gravidanza e nelle 16 settimane (112 giornate di calendario) dopo il parto. Presentando un certificato medico che confermi l’inabilità al lavoro della gestante, quest’ultima riceve il salario in base all’art. 23 CCNL. A partire dal giorno del parto, la collaboratrice riceve per 14 settimane risp. 98 giorni l’indennità in caso di maternità (ICM), corrispondente all’80% del salario lordo (medio). Il datore di lavoro notifica l’ICM con l’apposito modulo alla sua cassa di compensazione. Allo scadere della 14a settimana di maternità retribuita, la collaboratrice può prolungare il congedo di altre 2 settimane (non retribuite) passando a un totale di 16 settimane (112 giorni di calendario) dopo il parto (art. 35a cpv. 3 LL). Si consulti a proposito il promemoria "Gravidanza e maternità": www.gastroprofessional.ch/fr/34/personnel-droit/notices-de-renseignement-juridique/?&cmspid=11713 |
22. Un collaboratore presenta un certificato medico su cui il datore di lavoro ha dei dubbi. Cosa può fare il datore di lavoro (art. 26 cifra 3 CCNL)?
|
Il datore di lavoro è autorizzato a richiedere a proprie spese un certificato di un medico di fiducia. Se il collaboratore rifiuta di sottoporsi alla visita del medico indicato nonostante un ammonimento scritto, il datore di lavoro può interrompere temporaneamente il pagamento del salario.
Lo stesso vale qualora il collaboratore a partire dal 4° giorno non presenti alcun certificato medico né altra comprova della malattia o dell’incidente. Anche in questo caso il datore di lavoro può interrompere temporaneamente il pagamento del salario. |
23. Come si calcola l’orario di lavoro teorico (art. 15 CCNL)?
|
Sempre in base ai giorni effettivi di calendario e dell’orario di lavoro medio settimanale. Le assenze come le vacanze, la malattia, gli infortuni, il servizio militare, la gravidanza e la maternità (e le vacanze non retribuite) vengono detratte dalle giornate di calendario del mese corrispondente risp. dalla durata complessiva dell’assunzione.
Esempio: calcolo dell’orario di lavoro teorico al mese per un orario di lavoro teorico concordato di 42 ore: marzo 31 giorni di calendario x 42 ore/sett. : 7 giorni settimanali = 186 ore teoriche aprile: (30 giorni di calendario – 7 giorni di vacanze) x 42 ore/sett. : 7 giorni settimanali = 138 ore teoriche Esempio: calcolo dell‘orario di lavoro teorico alla fine della stagione: Durata della stagione dal 15 dicembre 2009 al 14 aprile 2010 (121 giorni di calendario); in questo periodo il collaboratore è stato malato per cinque giorni e ha usufruito di sette giorni di vacanza: (121 giorni di calend. – 7 giorni di vacanza – 5 giorni di malattia) x 42 ore/sett. : 7 giorni settimanali = 654 ore teoriche Importante: le giornate d’assenza dovute a giornate festive (art. 18 CCNL), le vacanze di formazione (art. 19 CCNL) e le giornate libere retribuite (art. 20 CCNL) con una settimana di 42 ore di lavoro riducono l’orario effettivo di 8,4 ore (42 ore: 5 giornate di lavoro = 8,4 ore al giorno) oppure devono essere registrate nell’orario di lavoro effettivo con 8,4 ore. |
24. Come datore di lavoro è necessario pagare le ore in eccesso (art. 15 cifra 5 CCNL)?
|
Il CCNL dell’industria alberghiera e della ristorazione consente un modello di orario di lavoro flessibile e si limita a stabilire solo gli orari di lavoro medi settimanali. A seconda del lavoro le ore effettivamente prestate, se notificate per tempo, possono essere anche superiori o inferiori a 42 ore. È possibile persino lavorare con un orario di lavoro annuale.
Le ore in eccesso in linea di principio devono essere compensate con ulteriori vacanze, sebbene sia possibile anche il loro indennizzo. Si consiglia sempre di compensare i saldi tra le ore in eccesso e in difetto entro tempi sfruttabili. Questo tipo di compensazione (pagamento o compensazione delle ore) va regolamentata nel contratto di lavoro, altrimenti a decidere è il datore di lavoro (commentario CCNL sull’art. 15). Novità a partire dal 1° gennaio 2010: fino a un determinato saldo di ore accumulato da un collaboratore pari a un totale di 200 ore le controparti sono libere di decidere quando compensare le ore in eccesso o se liquidarle finanziariamente. Se il saldo delle ore in eccesso supera la soglia delle 200 ore, le ore eccedenti devono essere liquidate unitamente al salario del mese successivo. Affinché un’azienda possa pagare le ore in eccesso al 100% – fino al 31.12.2009 era obbligatorio il 125% – del salario lordo, è necessario che siano soddisfatte cumulativamente le seguenti tre condizioni:
Regolamentazione speciale delle ore in eccesso: I collaboratori che a partire dal 2010, senza quota di eventuale tredicesima, percepiscono un salario lordo mensile di almeno CHF 6`750.-, possono regolamentare le ore in eccesso sulla base di un contratto scritto che si discosti dal CCNL. Per una regolamentazione libera e valida dell’indennizzo delle ore in eccesso di questi collaboratori le tre condizioni cumulative per l’applicazione dell’aliquota delle ore straordinarie al 100% non sono determinanti (cfr. art. 15 cifra 7 CCNL 2010). Importante: se le ore in eccesso vengono pagate in modo regolare, sul salario corrispondente alle ore straordinarie vanno calcolate anche le quote del salario vacanze (art. 17), della 13a mensile (art. 12) e delle giornate festive (art. 18). Caso particolare di ore in eccesso: nonostante la possibilità di regolamentare diversamente le ore in eccesso, anche con questi collaboratori vanno rispettati gli orari massimi di lavoro previsti dalla LL. Si parla di lavoro in eccesso quando il collaboratore presta servizio per un numero superiore di 50 ore massime settimanali stabilite dall’art. 9 LL. Se il collaboratore presta lavoro in eccesso, le ore di lavoro straordinarie vanno retribuite con un supplemento di almeno il 25%. Il pagamento delle ore in eccesso al 100% del salario lordo è escluso per legge e la compensazione delle ore in eccesso è possibile solo previo accordo con il collaboratore. Nota bene: anche per i collaboratori la cui regolamentazione degli straordinari si discosta da quanto previsto, va effettuata la rilevazione e il controllo dell’orario di lavoro! |
25. Come si calcolano come datore di lavoro i giorni di riposo spettanti di diritto al collaboratore (art. 16 CCNL)?
|
I giorni di riposo spettante di diritto al collaboratore si calcola indipendentemente dal periodo di computazione (periodicità settimanale, mensile, stagionale o annuale) in base al seguente principio:
Diritto ai giorni di riposo per quattro settimane: settimane = 4 × 2 giornate di riposo settimanali = 8 giornate di riposo (28 giorni: 7 giorni × 2 giorni = 8 giorni di riposo) Diritto ai giorni di riposo per tre mesi: il diritto ai giorni di riposo si calcola in base ai giorni effettivi di calendario: per i mesi di febbraio (28 giorni), marzo (31 giorni) e aprile (30 giorni) il diritto ai giorni di riposo si calcola sulla base di un’assunzione a tempo pieno: febbraio – aprile = 89 giorni: 7 giorni × 2 giorni di riposo = 25,43 giorni di riposo Diritto ai giorni di riposo per la stagione invernale dal 20 dicembre 20xx al 15 marzo 20xx: 20 – 31 dicembre 2008 = 12 giorni 01 – 31 gennaio 2009 = 31 giorni 01 – 28 febbraio 2009 = 28 giorni 01 – 15 marzo 2009 = 15 giorni Totale = 86 giorni 86 giorni: 7 giorni × 2 giorni di riposo = 24,57 giorni di riposo Le giornate di assenza per vacanze, malattia, infortunio, gravidanza, maternità e servizio militare vengono detratte ai fini del calcolo dei giorni di riposo settimanali. Per contro, il godimento di giorni feriali, vacanza per formazione e giornate libere retribuite non incide sul diritto delle giornate di riposo. |
26. A quanto ammontano i giorni di vacanze spettanti di diritto (art. 17 CCNL)?
|
Dal 1° gennaio 2010 ciascun collaboratore ha diritto a 5 settimane di vacanze all’anno. Ciò corrisponde a 35 giornate di calendario all’anno e 2,92 giornate di calendario al mese.
Le persone fino al 20° anno di età hanno diritto a cinque settimane di vacanze all’anno (art. 329a cpv. 1 CO). Almeno due settimane di vacanze all’anno devono essere concesse abbinate (art. 329c cpv. 1 CO). Importante: la possibilità di concedere ai collaboratori solo 4 settimane di vacanza a fronte di una riduzione dell’orario lavorativo medio settimanale a 41 e 44 ore non sussiste più dall’entrata in vigore del nuovo CCNL. |
27. Come si calcolano le giornate di vacanza spettanti di diritto?
|
Principio: 5 settimane di vacanze per 7 giornate di calendario = 35 giornate di ferie all’anno risp. 2,92 giornate di ferie al mese, corrispondenti a un pagamento proporzionale delle vacanze con un salario orario del 10,65%.
Esempio: calcolo delle giornate di vacanza spettanti di diritto per un lavoratore stagionale Durata della stagione dal 15 dicembre 2009 al 14 aprile 2010 (121 giorni di calendario) 35 giornate di ferie x 121 giorni : 365 giorni = 11,61 giornate di ferie |
28. Chi determina il periodo di vacanza (art. 329c cpv. 2 CO)?
|
In linea generale il datore di lavoro decide il periodo di vacanza e lo annuncia con almeno un mese di anticipo (art. 17 cifra 4 CCNL). Egli accoglie i desideri dei collaboratori nella misura in cui questi non ostacolino gli interessi aziendali. In caso di collisione di interessi prevalgono quelli aziendali.
Per vacanze godute in eccesso: cfr. domanda 20. Caso particolare sospensione dal servizio: se un collaboratore viene sospeso dal servizio, bisogna invitarlo a usufruire delle giornate di servizio ancora disponibili (esattamente come le ore in eccesso e le giornate festive) in modo esplicito nella lettera di sospensione. |
29. Quando è possibile per il datore di lavoro ridurre il numero di giornate di vacanza spettanti di diritto (art. 329b CO)?
|
Se un collaboratore a causa di malattia, infortunio o di ottemperanza a un obbligo previsto per legge (p.es. art. 276 segg. CCS) sia impossibilitato a prestare servizio per più di due mesi interi (60 giorni di calendario) nel corso di un anno di servizio (risp. durante una gravidanza per più di tre mesi interi nel corso di un anno di servizio), è possibile provvedere alla riduzione della quota mensile di vacanza (un dodicesimo di 35 giorni di vacanza).
Tale riduzione pari a un dodicesimo può essere applicata solo per mesi di assenza interi. Nel primo mese di assenza (risp. i primi due mesi di gravidanza) non è ammessa la riduzione delle vacanze. La riduzione di un dodicesimo significa che le giornate di vacanza spettanti di diritto possono essere portate in detrazione per un intero mese. Un dodicesimo corrisponde a 2,92 giorni partendo da un numero di giornate di vacanza spettanti di diritto pari a 35 giorni all’anno. Esempio: il collaboratore nello stesso anno di servizio (p.es. 1° aprile – 31 marzo) è inizialmente malato per 10 giorni al 50% e successivamente 20 giorni al 100%, poi è assente per 30 giorni a causa di un infortunio, quindi deve prestare servizio militare per 21 giorni. Per la riduzione dei giorni di vacanza devono essere sommate innanzitutto tutte le assenze non da lui cagionate per anno di servizio (calcolate al 100%). Dieci giorni di malattia al 50% corrispondono a cinque giorni di malattia al 100%. Durata complessiva dell’inabilità al lavoro non da lui cagionata: 25 giorni di malattia 30 giorni di infortunio 21 giorni di servizio militare Totale: 76 giorni di assenza Il primo mese non è motivo di riduzione, ragione per cui dell’intera durata dell’inabilità al lavoro da lui non cagionata possono essere detratti 30 giorni (60 giorni in caso di gravidanza). 76 giorni di assenza – 30 giorni di calendario = 46 giorni di assenza Per poter calcolare l’inabilità al lavoro per mese intero, va diviso il numero rimanente per 30. 46 giorni di assenza : 30 giorni di calendario = 1(,53) "dodicesimi" Il numero intero prima della virgola corrisponde al numero di dodicesimi di cui va ridotto il numero di giorni di vacanza di diritto. Nell’esempio: 1 x 2,92 = riduzione pari a 2,92 giornate di vacanza. Si consulti a proposito il promemoria "Riduzione delle vacanze" . www.gastroprofessional.ch/fr/34/personnel-droit/notices-de-renseignement-juridique/?&cmspid=11713 |
30. Quando possono/devono essere pagate le vacanze (art. 17 cifra 5 e 6 CCNL e art. 329d cpv. 2 CO)?
|
Solo alla fine del rapporto di lavoro, qualora il godimento in natura non sia più possibile per ragioni aziendali ed eccezionalmente per il personale ausiliario con una percentuale di lavoro molto irregolare (p.es. salario orario).
Alla fine del rapporto di lavoro le giornate di ferie non godute vanno indennizzate con un importo pari a 1/30 del salario lordo mensile. Se alla fine del mese è ammesso il pagamento delle vacanze, allora l’indennizzo ammonta al 10,65%. Nota bene: i lavoratori a tempo parziale/il personale ausiliario che ricevono la loro retribuzione per vacanza progressivamente devono godere comunque delle loro vacanze in natura. |
31. Cosa va osservato in riferimento alle giornate festive (art. 18 CCNL)?
|
Ogni collaboratore – anche lavoratori a tempo parziale e personale ausiliario – hanno diritto a sei giornate festive pagate all’anno risp. una mezza giornata festiva al mese (indipendentemente dalle giornate festive cantonali, giornata di festività federali comprese).
Le giornate festive che coincidono con una giornata di riposo ordinata regolarmente, con le vacanze stabilite contrattualmente oppure con una giornata di chiusura regolare dell’azienda non si considerano godute. Nel pagamento proporzionale delle giornate festive con la retribuzione oraria, va considerato il metodo di calcolo come da Legge sul lavoro e corrisponde al 2,27%. Se al collaboratore alla fine del rapporto di lavoro rimangono ancora giornate festive di cui il collaboratore non può più usufruire in natura, queste vanno risarcite con un importo pari a 1/22 del salario lordo mensile. |
32. Come si calcolano le giornate festive spettanti di diritto?
|
Le giornate festive spettanti di diritto vengono calcolate per mesi interi, moltiplicando il numero di mesi per 0,5 giornate festive. Per frazioni di mesi, anni di servizio o per un periodo stagionale le giornate festive spettanti di diritto vanno calcolate per l’intero periodo di assunzione.
Esempio: calcolo delle giornate festive per una stagione durata della stagione: 15 dicembre 2009 al 14 aprile 2010 (121 giorni di calendario) 6 giornate festive x 121 giorni : 365 giorni = 1,99 giornate festive |
33. Il datore di lavoro può chiedere ai suoi collaboratori di trascrivere da soli gli orari di lavoro (art. 15 cifra 3 e art. 21 cifra 2 CCNL)?
|
In linea di principio il datore di lavoro è responsabile della registrazione delle ore di lavoro effettivamente prestate ed è tenuto anche per legge a effettuare la registrazione (cfr. anche art. 46 LL risp. art. 73 OLL 1).
Il datore di lavoro può affidare la tenuta delle ore di lavoro al collaboratore. In questo caso il collaboratore è tenuto a rilevarle correttamente e a far apporre la firma al datore di lavoro al più tardi alla fine del mese (ev. persino alla fine di ogni settimana). Se il collaboratore non ottempera a questo obbligo, egli deve essere sollecitato a farlo per iscritto. |
Login
Cerca


