Origine di carne e pesce
In caso di carne e pesce è necessario indicare l’origine. In caso di pesce pescato in mare può essere indicata la zona di cattura FAO, per esempio l’Atlantico nord-occidentale. Le informazioni possono essere reperite nel bollettino di consegna o nella confezione.
Indicazioni su forme di allevamento e di stimolatori di crescita non consentiti in Svizzera
- La carne e i prodotti a base di carne di conigli domestici vanno contrassegnati con la dicitura «Forma di allevamento non consentita in Svizzera», qualora i conigli siano stati allevati in tale modo.
- Le uova e i preparati a base di uova vanno contrassegnati con la dicitura «Da allevamento in batteria non consentito in Svizzera», qualora le galline siano state allevate in tale modo.
- In caso di utilizzo di carne e prodotti a base di carne in cui gli animali sono stati trattati con ormoni o stimolatori di crescita, è necessario riportare la seguente informazione: «Può essere stato prodotto con stimolatori di crescita ormonali» e/o «Può essere stato prodotto con stimolatori di crescita non ormonali, per esempio antibiotici». Eventualmente vanno riportate entrambe le diciture.
- Le informazioni sono visibili sulla confezione o sull’etichetta. In caso di difficoltà dell’ultimo momento che rendono necessario per esempio ricorrere a uova da allevamento in batteria, è possibile informare l’ospite anche oralmente.
Informazioni sui prodotti modificati geneticamente
Sui prodotti realizzati con OGM e sui prodotti che contengono microrganismi modificati geneticamente è necessario indicare che si tratta di alimenti modificati geneticamente (OGM).
Informazioni sui prodotti trattati con raggi ionizzanti
Il trattamento dei prodotti con raggi ionizzanti va dichiarato, per esempio come segue: «Trattato con raggi ionizzanti»
Informazioni sugli ingredienti che possono scatenare allergie o altre reazioni indesiderate
È necessario specificare per iscritto in modo ben visibile che le informazioni sugli allergeni possono essere ottenute oralmente, per esempio con la seguente dicitura:
Gentile ospite,
su richiesta, i nostri collaboratori saranno lieti di informarla in merito agli ingredienti contenuti nei nostri piatti che possono scatenare allergie o intolleranze.
Il ristoratore
Quantità di bevande sfuse
Vendita di bevande sfuse:
in caso di vendita di bevande pronte, come latte freddo, bevande miste, birra, aperitivi ecc. è prevista l’indicazione della quantità. La vendita delle bevande sfuse può avvenire solo in fusti che sono stati controllati e timbrati dalle autorità competenti o che sono muniti di tacca di livello, di indicazione del contenuto nominativo e di un contrassegno riconosciuto dall’Ufficio federale di metrologia (METAS).
Non è necessario indicare le quantità in caso bevande calde, cocktail e bevande allungate con acqua o mescolate con ghiaccio
Disposizioni sulla vendita di alcolici ai giovani
Mediante un manifesto va chiarito che l’età minima per la vendita di birra, vino e sidro è di 16 anni e che l’età minima per la vendita di liquori, aperitivi e alcopop è di 18 anni. I collaboratori sono formati in merito e in caso di dubbio chiedono che venga esibito un documento di identità.
Bevande analcoliche (sciroppi)
- Le aziende gastronomiche devono gestire bevande analcoliche che, a parità di quantità e servizio, sono meno costose rispetto alla bevanda alcolica meno costosa. I Cantoni possono decidere quante bevande debbano essere offerte.
- Le bevande alcoliche devono essere vendute in modo tale che siano chiaramente distinguibili dalle bevande analcoliche.
Prezzo e IVA
- In corrispondenza di ogni piatto del menù va riportato il prezzo. Per quanto riguarda le bevande di ogni tipo va inoltre indicata la quantità alla quale fa riferimento il prezzo.
- Va altresì indicata la valuta. Questa può essere indicata vicino al prezzo oppure con la dicitura «Tutti i prezzi si intendono in franchi svizzeri».
- Sulla carta va inoltre indicata una tantum l’imposta sul valore aggiunto in vigore (incl. x % IVA)